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N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2015

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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Salute (tutela della) - Norme della Regione Umbria - Definizione delle discipline bionaturali da individuare mediante atto della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio secondo cui spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici. - Legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Umbria - Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio secondo cui spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici. - Legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo


 Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
(c.f.      80224030587,       fax       06/96514000       e       PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma  alla
via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del suo Presidente p.t.  per
la Declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della
Regione Umbria  7.11.2014  n.  19,  pubblicata  nel  BUR  n.  52  del
12/11/2014, recante «Disposizioni  in  materia  di  valorizzazione  e
promozione delle discipline bionaturali» relativamente agli  artt.  2
comma 1 e 5 comma 1, come da delibera del Consiglio dei  ministri  in
data 24.12.2014, per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    In data 12 novembre 2014, sul n. 52 del BUR, e' stata  pubblicata
la Legge della Regione Umbria recante  «Disposizioni  in  materia  di
valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali». 
    La legge, che si pone come obiettivo  quello  di  valorizzare  le
discipline bionaturali favorendo  il  coordinamento  tra  i  relativi
operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta  dei  servizi,
non individua puntualmente le pratiche cui si  riferisce,  demandando
tale compito alla  Giunta  regionale,  ma  le  caratterizza  con  una
generica  finalita'  di  «mantenimento  e  recupero  dello  stato  di
benessere della persona per il miglioramento della qualita' della sua
vita», stabilisce la loro funzione intesa  «a  stimolare  le  risorse
vitali dell'individuo con metodi ed  elementi  naturali»  ponendo  un
criterio di valutazione dell'efficacia ricavabile dalla verifica  nei
contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e  si
sono sviluppate ed infine le qualifica  con  un  connotato  negativo:
l'esclusione del carattere di prestazione sanitaria. 
    Nel breve articolato di cui consta, la Legge regionale prevede la
costituzione di «Reti del benessere» tra gli operatori, l'istituzione
di un elenco dei  soggetti  che  offrono  formazione  nelle  suddette
discipline, l'istituzione di un  apposito  Comitato  Tecnico  per  la
valorizzazione delle stesse, composto da un assessore regionale,  due
dirigenti  della   struttura   regionale,   un   rappresentante   dei
consumatori ed uno degli enti di formazione per operatori. 
    All'art. 5, in particolare, la legge che qui si  impugna  dispone
l'istituzione dell'«elenco regionale ricognitivo degli  operatori  in
discipline bionaturali». Con la  delibera  in  epigrafe  indicata  il
Consiglio dei ministri ha  assunto  la  determinazione  di  impugnare
dinanzi a codesta Corte tale legge, sulla base di una  relazione  del
Ministro per gli affari regionali (che si  produce)  in  cui  vengono
rilevate le criticita' esistenti nell'art. 2 comma 1  e  nell'art.  5
comma 1, in relazione alla previsione dell'art.  117  comma  3  della
Costituzione  per  la  parte  in  cui  attribuisce  alla   competenza
concorrente  di  Stato  e  Regione,  tra   le   altre,   le   materie
«professioni» e «tutela della salute». 
 
                               Diritto 
 
    La questione e' stata gia' affrontata diverse  volte  da  codesta
Corte, almeno a partire dalla sentenza 12.12.2003 n. 353, che verteva
sulla legge  Regione  Piemonte  n.  25/2002  relativa  alle  pratiche
terapeutiche delle «discipline non convenzionali» quali l'agopuntura,
la  fitoterapia,  l'omeopatia,  la  omotossicologia,  e  la  sentenza
8.2.2006 n. 40 riguardante l'impugnativa della  Legge  della  Regione
Liguria n. 18/2004 contenente norme sulle «discipline bionaturali per
il benessere». 
    Come gia' avvenuto nei ricordati precedenti, anche  qui  si  deve
denunciare  l'illegittimita'  del   riconoscimento   «regionale»   di
professioni aventi ad oggetto l'esercizio  di  pratiche  terapeutiche
non  ancora  istituite  dalle  norme  statali,  alle   quali   ultime
esclusivamente compete la previa formulazione dei  principi  generali
in materia, senza i quali le Regioni non possono emanare norme aventi
ad oggetto la disciplina di tali pratiche attraverso l'istituzione di
un registro, un albo od un elenco e la regolamentazione dei requisiti
per  la  relativa  iscrizione  nonche'   di   figure   di   operatori
professionali  non  ancora  individuate  dal   legislatore   statale,
ricordando che l'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n.  502/92  e
l'art. 1 comma 2 della legge n. 42/1999 hanno  riservato  allo  Stato
l'individuazione  delle  figure  professionali  sanitarie,  e,   come
ritenuto da codesta Corte, nella cit. sent. 353/2003, dopo  l'entrata
in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione «la disciplina de qua
e' da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente in  materia
di  professioni»  e  deve  rispettare  il   principio   secondo   cui
«l'individuazione delle figure professionali, con i relativi  profili
ed ordinamenti didattici» deve essere riservata allo Stato. 
    Inoltre l'art.1 della legge 5.6.2003 n. 131 al  comma  3  prevede
che: «Nelle materie appartenenti alla  legislazione  concorrente,  le
Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito  dei  principi
fondamentali espressamente determinati dallo Stato». 
    Non varrebbe obiettare che nella Legge della Regione  Umbria  qui
impugnata si ha cura di precisare che  le  pratiche  bionaturali  non
hanno carattere di prestazione  sanitaria,  in  primo  luogo  poiche'
comunque si tratta di «professioni» la  cui  disciplina  generale  e'
devoluta allo Stato anche se non si tratti di materia sanitaria (cfr.
sent. 355/2005) ed  inoltre  perche'  non  basta  una  qualificazione
formale negativa per escludere la reale natura delle  prestazioni  di
cui trattasi, soprattutto quando si omette di specificarle, lasciando
alla Giunta regionale il compito di individuare le relative  pratiche
con un'ampiezza discrezionale tale da  consentire  qualunque  scelta,
potenzialmente anche idonea a sottrarsi  alla  verifica  del  giudice
delle leggi. 
    D'altra parte le  finalita'  evidenziate  nell'art.  2  come  «il
mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per
il miglioramento delle  qualita'  della  sua  vita»  «con  metodi  ed
elementi naturali» gia' verificati  in  altri  contesti  culturali  e
geografici non lasciano spazio a dubbi sulla natura  sanitaria  delle
pratiche in questione, in relazione alla nota evoluzione verso  forme
di medicina naturale che si  va  diffondendo  in  ampie  fasce  della
popolazione e negli stessi ambienti medici. 
    Se cosi' non fosse peraltro assai grave sarebbe il rischio che le
norme in bianco contenute nella legge  impugnata  lascino  spazio  ad
attivita' curative prive di garanzie per la loro efficacia e  persino
per la loro non lesivita', con gravi conseguenze per la tutela  della
salute pubblica il cui controllo sarebbe  totalmente  sottratto  alla
normativa statale. 
    Peraltro  codesta  Corte   ha   valorizzato   come   sintomo   di
individuazione  di  nuove   figure   professionali   proprio   quella
descrizione indeterminata di  compiti  assegnati  agli  operatori  di
discipline bionaturali per il benessere compendiati  nell'espressione
assai simile, contenuta nella Legge  Reg.  Liguria  n.  6//2006,  che
faceva menzione di attivita' che concorrono «a prevenire gli stati di
disagio fisici e psichici stimolando le  risorse  vitali  proprie  di
ciascuno individuo» e nella Legge  Reg.  Veneto  n.  19/2006  che  si
riferiva all'azione degli  operatori  «per  la  piena  e  consapevole
assunzione di responsabilita' di ciascun individuo  in  relazione  al
proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona
intesa come entita' globale od  indivisibile,  attraverso  metodi  ed
elementi naturali la cui  efficacia  sia  stata  verificata».  (sent.
300/2007). 
    Si tratta in sostanza di  una  terminologia  il  cui  significato
reale  e'  gia'  stato  chiarito  e  la  cui  reiterazione  in  leggi
successive assume carattere di riproposizione  di  normative  la  cui
legittimita' e' gia' stata negata. 
    Sotto altro profilo giova  ricordare  come  codesta  Corte  abbia
anche respinto la possibilita' di far  rientrare  disciplina  analoga
alla presente nell'ambito della formazione professionale «sia per  un
motivo di consequenzialita', per cui anche le attivita' di formazione
non possono che accedere ad ambiti  professionali  gia'  riconosciuti
con l'osservanza, sia da parte dello Stato sia che delle Regioni, dei
rispettivi piani di competenza» (sent. 300/2007) sia rilevando che in
materia di discipline naturali dai principi  fondamentali  ricavabili
dalla legislazione statale «non  si  trae  alcuno  spunto  che  possa
consentire iniziative legislative regionali» (sent. 424/2005). 
    Nonostante il tempo  trascorso  non  risulta  che  alcunche'  sia
mutato in questo ambito  nella  normativa  statale,  sicche'  permane
vincolante  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  di  figure
professionali e l'istituzione di nuovi albi e' riservata allo  Stato,
principio che si configura, al di la' della particolare attuazione ad
opera di singoli precetti normativi, quale limite di ordine  generale
invalicabile da  parte  della  legge  regionale  (cfr.  sent.  424  e
319/2005 nonche' 40/2006). 

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