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Legge regionale 18 settembre 2006

REGIONE PIEMONTE

Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua e norma le attività denominate discipline bio-naturali del benessere.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per discipline bio-naturali del benessere le pratiche e le tecniche naturali ed energetiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona.

2. Le discipline di cui al comma 1 non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

3. Le discipline bio-naturali del benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, con particolare riferimento ai seguenti:

a) approccio complessivo alla persona;

b) miglioramento della qualità della vita;

c) educazione a stili di vita salubri;

d) assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in tali discipline.

4. Per operatore in discipline bio-naturali del benessere si intende il soggetto che, in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell’individuo e per creare le migliori condizioni di equilibrio della persona.

5. L’operatore in discipline bio-naturali del benessere non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.

Art. 3.
(Formazione)

1. All’esercizio delle discipline bio-naturali del benessere si accede mediante un percorso di formazione di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni e dopo aver svolto un tirocinio disciplinato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 4.

Art. 4.
(Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere, di seguito denominato Comitato, quale organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il responsabile della direzione regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;

b) il responsabile della direzione regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;

c) il responsabile della direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

e) cinque esperti nelle discipline bio-naturali del benessere, designati dalle associazioni e dagli enti operanti a livello regionale.

Art. 5.
(Competenze del Comitato)

1. Il Comitato entro centottanta giorni dal suo insediamento propone alla Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline bio-naturali del benessere e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;

c) l’individuazione dei requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) la definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere di cui all’articolo 6, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, approva con propria deliberazione l’elenco di cui al comma 1 lettera b) e presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 1, lettere a), c), d).

3. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline bio-naturali del benessere già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto deliberativo le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 6.
(Elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere)

1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, comma 2, è istituito l’elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere.

L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle agenzie formative regolarmente accreditate maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;

b) sezione degli operatori nelle discipline bio-naturali del benessere, suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l’iscrizione nella sezione di cui al comma 1, lettera a), le agenzie formative regolarmente accreditate sono tenute a dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.

Art. 7.
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso di adeguate competenze professionali e che dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni e formazione documentata di almeno tre anni.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri relativi al funzionamento ed all’attività del Comitato regionale per le discipline bionaturali del benessere nell’esercizio finanziario 2006, stimati in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, e imputati all’unità previsionale di base (UPB) n. 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 agli oneri iscritti, in termini di competenza, nell’UPB 28011 del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 settembre 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 120

- Presentata dai Consiglieri Andrea Buquicchio, Francesco Guida, Giovanni Pizzale il 18 luglio 2005.

- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 27 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

Proposta di legge n. 127

Discipline del benessere e bio-naturali.

- Presentata dai Consiglieri Enrico Moriconi, Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Iuri Gilberto Bossuto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Stefano Lepri, Angela Motta, Maria Cristina Spinosa, Graziella Valloggia il 19 luglio 2005.

- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 28 luglio 2005

- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla IV Commissione referente il 7 luglio 2006 con relazione di Andrea Buquicchio, Enrico Moriconi

- Approvato in Aula il 12 settembre 2006, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all’articolo 8

-Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art.8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo vigente dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

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