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Legge regionale del Veneto del 6 ottobre 2006 n. 19

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LEGGE REGIONALE n. 19 del 06 ottobre 2006

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN).

2. Non sono comunque riconducibili alle disciplinebio-naturali le attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce l'elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all’articolo 3.

4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di disciplinebio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l’operatore in disciplinedel benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo.

Art. 2 - Interventi di formazione

1. La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell'operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività didattico formative.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all’articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:

a) i livelli di formazione per l'esercizio dell’ attività lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;

b) i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

c) il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.

4. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 3 - Comitato di coordinamento regionale per le DBN

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di coordinamento regionale per le DBN.

2. Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:

a) svolge attività di monitoraggio delle disciplinebio-naturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1;

b) propone alla Giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello di formazione per l'esercizio dell’attività lavorativa di cui alla presente legge;

c) propone alla Giunta regionale i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

d) propone alla Giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.

3. Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, è composto da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle discipline bio-naturali e che:

1) operano da almeno un anno;

2) sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri iscritti;

c) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d) cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l'utente.

Art. 4 - Esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al quindici per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale su proposta del comitato di cui all’articolo 3.

3. In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità definite nel provvedimento di cui al comma 1.

4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Registro degli operatori in discipline bio-naturali

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 è istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale degli operatori in disciplinebio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all’articolo 3.

Art. 6 - Intese interregionali

1. La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle disciplinebio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7 - Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui all’articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attività pregresse in relazione all’iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all'articolo 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all’articolo 2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 ottobre 2006

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